LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO DEI PREMESTINI (seconda parte)

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foto:Val Lunga dal Dos Tachèr  

                                                                             Guido Combi (GISM)

Solo nell’800 appare costituito il consorzio dei Premestini come gruppo chiuso, comprendente unicamente gli abitanti della Val Lunga, o meglio, i discendenti delle famiglie che stipularono l’enfiteusi nel 1617. Questa “chiusura” trova la sua ragion d’essere nelle vicende che interessarono Tartano nel ‘700.

Già da quest’epoca, sia Campo che Tartano si erano di fatto rese ormai completamente indipendenti da Talamona, anche se il distacco non era stato dichiarato formalmente.

Nel 1816 i due paesi si unirono fra loro e, successivamente, con dispaccio governativo del 21 dicembre 1831, venne decretata la separazione di essi dal comune di Talamona, con la conseguente formazione del comune di Campo Tartano comprendente la Val Lunga, la Val Corta e Campo. Solo nel 1845 venne però approvata la divisione dell’estimo, realizzata nel 1850.

A questo punto parrebbe evidente l’operatività della clausola di reversibilità contenuta nell’atto del 1556 per la quale, nel caso di separazione del comune di Tartano da Talamona, i Premestini avrebbero dovuto tornare allo stesso comune di Tartano, ora divenuto, dopo l’unione con Campo, comune di Campo Tartano. Tuttavia, come risulta dal documento divisionale, fra i terreni appartenenti al comune di Talamona, oggetto di divisione, non sono compresi i Premestini, neppure elencati nei beni del nuovo comune di Campo Tartano.

I Premestini risultano invece intestati a “Gusmeroli consorti di Val Lunga” (probabilmente deve intendersi “Gusmeroli e consorti di Val Lunga”. La particolare indicazione del cognome Gusmeroli  è dovuta al fatto che la maggior parte dei consorti ha questo cognome poiché proviene dalla stessa famiglia d’origine), tenuti a corrispondere al comune, per il godimento di essi, L. 63.46.

La spiegazione di questo fatto va ricercata di nuovo nel tentativo di evitare che i beni Premestini, in quanto beni del comune, fossero utilizzati da tutti gli abitanti, compresi quelli di Campo e della Val Corta. Per conservare l’esclusiva titolarità dei terreni di loro appartenenza, nel ‘500, ma forse anche in epoche anteriori, gli abitanti dell’antico colondello formarono  appunto l’ente denominato dei “consorti di Val Lunga”. E’ dunque intervenuto un mutamento nella condizione giuridica di tali beni, passati da beni pubblici a beni privati.

Con tutta probabilità, l’ente in parola ebbe un’origine spontanea, inizialmente non formalizzata; non esiste infatti alcun atto di fondazione del consorzio. Successivamente, in coincidenza con l’emanazione delle leggi austriache sfavorevoli alla proprietà collettiva e con l’atteggiamento ostile dell’amministrazione comunale, i membri avvertirono l’esigenza di dare un fondamento giuridico al consorzio come ente chiuso, in modo da legittimarlo.

Fu utilizzato a tal scopo, con un’abile interpretazione, l’atto di stipulazione dell’enfiteusi del 1617.

Di fronte infatti alle pretese del comune che vantava diritti di proprietà sui beni consorziali, proclamandosi successore dell’antico comune di Val Lunga, poi colondello, i consorti sostennero che l’enfiteusi fu concessa non al colondello come persona giuridica, ma a tutti gli abitanti di esso “uti singuli”. Per provarlo, addussero il fatto che a costituire l’enfiteusi fossero intervenuti Antonio Caneva, Michele Mazzolini, Antonio Cavazzi e Giovanni Pietro Gusmeroli non quali consiglieri e sindaci del colondello, ma quali mandatari e procuratori degli uomini di Val Lunga. Per questo solo i discendenti delle famiglie abitanti la Val Lunga nel 1617 potevano vantare dei diritti sui Premestini, divenuti ormai loro patrimonio indiviso. Su di esso i membri del consorzio esercitavano dei diritti come se ne fossero i proprietari; sono documentati infatti i tentativi del comune di impedire il taglio di legname nei boschi Premestini.

 

Gli statuti di consorzio

 

Nel 1860, con rogito Mariani, “gli abitanti e uomini della Vallunga e dei colondelli del Corsuolo, dei Gavazzi, della Fracia e della Ceva, tutti consorti utilisti proprietari dei fondi detti i Premestini della Vallunga di Tartano, fondi che ora sono a boschi, pascoli e zerbi, zappativi e ceppo nudo, intestati in censo ai sottoscriti e loro ascendenti” redassero uno statuto “stando che detti fondi si godono in comunione e senza regole specifiche”.

Dal tenore dello statuto si comprende che numerose liti sorgevano nei rapporti tra i consorti per il taglio delle piante, ma soprattutto per il pagamento delle imposte cui ogni consorte doveva contribuire.

Con lo statuto “venne creata una amministrazione con il compito prevalente di autorizzare il taglio di piante di alto fusto e riscuotere un tenue corrispettivo che andasse a costituire un fondo per il pagamento delle imposte, del salario alla guardia boschiva e delle spese di amministrazione”.

In questo modo fu, in un certo senso, codificata la comunione fra i consorti e la proprietà dei Premestini, con piena facoltà di alienarli e di escluderne i terzi dal godimento.

Nel 1868, i consorti, giovandosi della legge 24 gennaio 1864 n. 1636, affrancarono il canone, dichiarando nel relativo rogito che, per effetto di tale affrancazione, “intendevano e volevano essere liberi e sciolti da obbligo per qualsiasi titolo verso il comune di Campo Tartano e pieni ed assoluti proprietari de beni in discorso”.

Lo statuto del 1860 subì tre modifiche, rispettivamente nel 1891, nel 1898 e nel 1924. Non vi furono tuttavia sensibili mutamenti, sia per quanto riguarda la gestione dei beni comuni, che la struttura amministrativa del consorzio.

Dalle modifiche di alcune norme, o da aggiunte, si possono dedurre quali fossero i principali problemi che il consorzio stesso si trovava ad affrontare.

L’intento fondamentale  è sempre quello di garantire l’utilizzazione del patrimonio consorziale a favore di tutti gli aventi diritto, prevenendo possibili usurpazioni sia da parte dei consorti che da parte di estranei. E’ interessante a tal proposito notare che il consorzio assume le stesse funzioni del comune rispetto ai beni che gli appartengono ed anche ai rapporti con i membri dell’ente. Vi è corrispondentemente una marcata analogia fra le norme degli statuti comunali in materia e quelle degli statuti consorziali in esame. Il parallelismo risulta ancor più evidente se si considera che sui Premestini i consorti, senza necessità di autorizzazione da parte dell’amministrazione, potevano esercitare dei diritti che erano in tutto e per tutto simili a quelli di uso civico che gli abitanti del comune esercitavano sui beni di questo.

Se, come si è già rilevato, lo statuto del 1860 era stato redatto soprattutto per sopperire all’inadempienza dei consorti relativamente alle imposte prediali, quello successivo del 1891 si dilunga sulla organizzazione amministrativa del consorzio, prevedendo specifiche modalità di convocazione dell’assemblea, fissando maggioranze speciali per deliberazioni relative a determinate materie, contemplando la possibilità di delega a favore di un altro consorte, ecc.

La modifica del 1898 è limitata all’aggiunta di tre capoversi all’art. 1 del precedente statuto con la quale, evidentemente con la preoccupazione ancora di conservare l’integrità dei beni, impedendo eventuali usurpazioni, si stabilirono dettagliatamente i compiti della guardia boschiva, consistenti nel denunciare le violazioni allo statuto ed applicare le corrispondenti contravvenzioni.

 

I conflitti fra i membri del consorzio e gli altri abitanti del comune. I conflitti fra il consorzio e l’amministrazione comunale.

 

E’ fuor di dubbio che il possesso dei consorti non doveva essere pacifico.

I consorti, titolari dei Premestini, godevano di una posizione privilegiata rispetto agli altri abitanti del comune di Campo Tartano, poiché, oltre ad avere i benefici che derivavano dal possesso dei pascoli utilizzati in comune, erano i soli contadini della Valle ad avere un utile in denaro, senza dover prestare alcuna opera, per la vendita di legname deliberata dall’amministrazione e per l’affitto dell’Alpe Gavedo, compresa nei Premestini. Tale denaro costituiva dunque un’eccedenza rispetto al consueto reddito familiare ed assumeva una rilevanza notevole in relazione alla economia contadina di montagna.

E’ dunque comprensibile che questo stato di fatto generasse fortissime rivalità tra gli abitanti del comune di Campo Tartano, che erano esclusi dal godimento dei Premestini, e i consorti di Val Lunga, rivalità che spesso sfociavano in reciproci danneggiamenti nello svolgimento della vita comunale. Il contrasto contrapponeva in particolare la Val Lunga alla Val Corta, e Tartano a Campo, dando luogo ad un acceso campanilismo che impediva ogni pacifico rapporto fra gli abitanti delle due frazioni; ancora all’inizio del secolo erano rarissimi i matrimoni tra gli appartenenti alle comunità rivali.

Per quanto riguarda il possesso esclusivo dei Premestini da parte degli uomini di Val Lunga, era opinione diffusa negli abitanti di Campo e della Val Corta che rappresentasse un abuso, poiché i beni avrebbero dovuto spettare al comune ed essere amministrati come gli altri beni comunali senza privilegio alcuno.

I contrasti delineati si fecero più accesi nel 1899, quando il Prefetto di Sondrio, Hoffer, la cui attenzione sui beni Premestini venne richiamata dalla domanda di autorizzazione ad un taglio di piante, ritenne tali beni appartenenti al comune e non agli abitanti di Val Lunga, che ne godevano “uti singuli”. Il Prefetto, sostituendosi al consiglio comunale di Tartano, deliberò di rivendicare in nome di esso i beni Premestini ed ordinò che venissero nominati tre commissari per rappresentare la frazione di Val Lunga. Nel frattempo, gli successe il Prefetto Giustiniani, il quale, in luogo di far nominare i tre commissari, nominò a rappresentarlo il segretario Triantafilis. Questo chiese agli amministratori dei Premestini la consegna dei beni ed il resoconto dell’amministrazione. In seguito al loro rifiuto, ottenne dal Prefetto un ordine di sequestro dei documenti riguardanti il consorzio che tuttavia non poté avere esecuzione per l’opposizione dei consorti. In conseguenza del rifiuto di eseguire l’ordine del Prefetto, vennero denunciati dalle autorità dodici contadini di Val Lunga, processati per oltraggio e resistenza alla pubblica autorità e condannati. L’esito della causa accentuò i contrasti fra i consorti e l’amministrazione comunale.

Nel 1904 fu il comune a rivendicare la proprietà dei beni Premestini, promuovendo una causa contro i consorti.

La sentenza fu però favorevole a questi ultimi, ed accolse le ragioni dell’avvocato Merizzi, il quale sostenne che i beni menzionati appartenevano anticamente alla vicinanza di Val Lunga ed erano poi passati al comune politico con l’aggravio degli usi civici a favore di tutti gli abitanti. Il difensore dei consorti sostenne che poi con l’investitura livellare e l’affrancazione del livello, solo i discendenti degli antichi originari che avevano affrancato il canone fossero divenuti assoluti proprietari e risultasse così estinto l’uso civico.

Le controversie tuttavia non erano destinate a sopirsi e si riacutizzarono in seguito alla decisione del comune di trasferire il municipio da Campo a Tartano; la notte antecedente il trasferimento venne dato fuoco all’archivio comunale.

La rivalità tra i due paesi permarrà anche dopo che la causa della controversia, il godimento dei Premestini, avrà di fatto perso importanza. E ciò avvenne in seguito al decreto 22 maggio 1924 n. 751 per il riordinamento degli usi civici, convertito nella legge 16 giugno 1927 n. 1766.

Sulla base della legge citata, il Commissariato usi civici della Lombardia, con decreto 13 gennaio 1939, “dichiara che i cosiddetti Beni Premestini che hanno formato oggetto del rogito Camozzi del 13 giugno 1617 e di cui allo statuto 28 aprile 1924 (rogito Lavizzari), non costituiscono né una comunione di carattere meramente privato governata dal codice civile, né un’associazione agraria, né una proprietà puramente patrimoniale e quindi non gravata di usi civici della Frazione di Valle Lunga, ma il demanio civico della Frazione stessa”.

All’epoca dell’emanazione del decreto l’importanza economica di questi beni era ormai grandemente scemata, sia perchè troppi risultavano essere i beneficiari rispetto al valore dei beni stessi, sia per il miglioramento generale delle condizioni economiche dovuto soprattutto all’emigrazione, sia per il sopravvivere di norme restrittive volte a tutelare il patrimonio boschivo. Tuttavia, ancora negli anni 50 del 1900, l’amministrazione del divenuto demanio civico frazionale volle ricordare con una lapide, che avrebbe dovuto essere murata sul piccolo edificio scolastico, da poco costruito con i fondi del demanio stesso in Val Lunga, l’esito favorevole della causa promossa dal comune contro il consorzio nel 1904. Non essendoci ancora la strada carrozzabile, la lapide fu trasportata fino alla contrada Dosso con il carrello della società idroelettrica Comacina, per poi essere trasferita a spalle fino a Tartano il giorno seguente.

Durante la notte venne però ridotta in frantumi da ignoti e non fu più rinnovata.

 

Note

(1) -La Val Tartano è una valle sospesa delle Orobie situata nella bassa Valtellina, percorsa dal torrente Tartano. Essa comprende due paesi: Campo e Tartano. Il bacino si divide in prossimità del paese di Tartano in due sub-bacini: quello di Val Lunga e quello di Val Corta; le due valli terminano con le testate che le separano dalla Val Brembana. La sponda destra della Val Lunga è prativa fino all’altezza di circa 1300-1400 metri s.m.; da qui inizia una fascia di lariceto ad andamento irregolare, intramezzato da roccia, fino a 1500-1600 metri s.m. dove cominciano gli alpeggi. Sulla sponda sinistra prevale il bosco di abete rosso all’inizio della valle, soppiantato quasi del tutto verso la testata dal larice; anche qui al di sopra del bosco si trovano gli alpeggi. La Val Corta è prativa e coperta di bosco di abete rosso. E. Bassi, “La Valtellina. Guida illustrata”. Monza 1927, pagg. 96, 97.

(2) -Il termine “premestino”  è molto diffuso nei territori montani, non solo della Valtellina, e trae origine quasi sicuramente dalla caratteristica dei luoghi che designa: quella di essere pascoli di mezza montagna, quindi utilizzati prima dell’estate; da qui primaestivum da cui poi i vari derivati. In un documento del 30.12.1555 è citato un pascolo “quod appellatur Premestinum” di proprietà del Comune di Campo. Questo termine è richiamato spesso anche negli Statuti di Talamona del 1525.

3) –Accola: canone annuo, esistente solo in Valtellina, versato da privati, anche estranei alla vicinìa, ai quali venivano concessi i beni comunali in affitto, locazione o enfiteusi.

Contratti similari erano:

a)  l’ enfiteusi: diritto reale di godimento su un fondo di proprietà altrui, secondo il quale il titolare (enfiteuta) ha la facoltà di godimento pieno sul fondo stesso, ma deve migliorarlo e pagare al proprietario un canone annuo in derrate o in denaro;

b)  Il livello: contratto agrario in uso nel Medioevo, cessato nel 1800, è simile all’ enfiteusi e poteva essere fatto anche per abitazioni oltre che per terreni. Era molto usato per le proprietà di monasteri e dalla Chiesa.

 

BIBLIOGRAFIA: Simona Tachimiri: Questioni storiche sugli usi civici e le proprietà collettive in Valtellina. Tesi di laurea – Anno accademico 1985-86.

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