I BENI PREMESTINI

La proprietà collettiva di Val Lunga di Tartano e i rapporti con il Comune di Talamona

                                                                                                                                                                                                            Guido Combi (GISM)

Qualche anno fa’, per caso, come avviene spesso, ho avuto occasione di prendere visione della tesi di laurea della dott. Simona Tachimiri che, nell’a.a. 1985/86, ha affrontato l’argomento in modo documentato e completo.
Il titolo della tesi è “Questioni storiche sugli usi civici e le proprietà collettive in Valtellina” e da essa ho tratto, con l ‘approvazione dell’autrice, cercando di sintetizzarlo in modo ragionevole, il testo che propongo all’attenzione dei lettori.
L’argomento delle proprietà collettive e degli usi civici, conosciuto di solito solo di nome, salvo che dagli storici locali, è, come si vedrà, parte integrante delle tradizioni della nostra gente e se ne trovano tracce in molti statuti delle “Magnifiche” Comunità Valtellinesi e Valchiavennasche.
Secondo alcuni studiosi, le proprietà collettive e gli usi civici sono nati con le norme primitive del diritto romano. L’istituto giuridico, presente un po’ in tutta l’Italia, si è poi perpetuato nel tempo, evolvendosi e diversificandosi lungo i secoli, fino ai giorni nostri, subendo l’influsso dei popoli che hanno invaso l’Italia, dopo la caduta dell’Impero Romano, e dei vari governi, nelle varie epoche.
Non è facile risalire alla loro origine in Valtellina, perchè molte di queste comunità sono nate per consuetudine e solo molto più tardi hanno elaborato norme statutarie che poi sono state regolamentate da leggi dello Stato.
Il Consorzio dei Beni Premestini di Val Lunga è tra quelli meglio studiabili per la documentazione esistente ed è per questo che su di esso è caduta la scelta, trattandosi anche della realtà meglio e più ampiamente trattata, anche dal punto di vista storico, tra quelle riportate nella tesi della dott. Tachimiri, che ringrazio per la disponibilità.

LE PROPRIETA’ COLLETTIVE IN VALTELLINA
In Valtellina esistono diversi organismi che sono titolari di proprietà collettive: le quadre di S. Giovanni e S. Maria a Montagna; il consorzio dei beni Premestini di Val Lunga a Tartano; la quadra di Acqua; il consorzio dei beni “Piessa”, “Margonzin” e di “Sasso Bisolo” in Val Masino; i frazionisti di Samolaco per il “Bosco della Vicinanza”.
Sono, questi, enti di origine molto varia che ritengo si possano accomunare per i seguenti caratteri:
– il patrimonio goduto collettivamente è costituito senza dubbio dagli antichi beni vicinali, cioè delle vicinìe, (i vicinalia), poichè, là dove esistono questi organismi, i beni comunali (i comunalia) risultano essere molto limitati;
– hanno tutti origine piuttosto recente;
– la loro nascita è legata all’esigenza di mantenere integro il patrimonio di un piccolo comune o di una frazione, in concomitanza con il verificarsi di eventi che avrebbero potuto metterne in pericolo la sussistenza. Può trattarsi di un’unione fra due comuni, come nel caso di Tartano, come si vedrà, oppure di assorbimento di frazioni nell’ambito dell’ente territoriale maggiore, come nel caso di Montagna, o ancora dell’unione di più frazioni che vanno a formare un nuovo comune. Altre volte gli organismi in parola si costituirono come enti privati per evitare l’efficacia delle leggi sfavorevoli alla proprietà collettiva. Fu pertanto la preoccupazione da parte di un nucleo di abitanti di riservarsi il godimento esclusivo dei territori comuni utilizzati a determinare la nascita di questi enti chiusi, i quali, col tempo, perdettero qualsiasi carattere pubblico.
I titoli richiesti per farvi parte erano, e sono, o la discendenza da famiglie di antichi originari, o l’incolato (la residenza, cioè “avere foco”), o il possesso di terreni nel comune.
Non essendo possibile ricostruire la nascita e l’evoluzione di tutti questi organismi, per mancanza di fonti documentali, prendiamo in esame il caso del consorzio dei beni Premestini di Val Lunga, per il quale è stato relativamente facile reperire più ampie fonti.

IL CONSORZIO DEI BENI PREMESTINI DI VAL LUNGA DI TARTANO.
FORMAZIONE (1)
L’attuale statuto che regola il godimento dei beni detti Premestini (2), i Premestii nel dialetto di Tartano, redatto nel 1924, qualifica l’ente titolare come un consorzio di famiglie originarie.
L’art. 1 recita infatti: I beni Premestini appartengono a titolo di condominio collettivo alle famiglie residenti in Vallunga di Tartano, discendenti dalle originarie famiglie che stipularono l’enfiteusi nel 1617 e che ne furono e sono in legittimo possesso. Queste famiglie formano il consorzio Premestini. La norma citata riconnette dunque l’origine del consorzio alla stipulazione dell’enfiteusi, avente ad oggetto i beni denominati appunto Premestini, concessa a favore di tutti gli abitanti di Val Lunga da parte di Talamona.
In realtà, per ricostruire l’origine e le vicende dell’organismo in esame, bisogna ritornare indietro nel tempo fino alla metà del ‘500. In quest’epoca la sola Val Lunga formava il comune di Tartano, mentre la Val Corta e Campo, che oggi fanno parte anch’essi del comune di Tartano, erano uniti al comune di Talamona. Quest’ultimo, già nei secoli antecedenti, aveva attratto nella sua area politica e religiosa le vicinìe, o contrade, circostanti; Campo vi faceva parte da lungo tempo, anche se continuava ad avere i propri sindaci, come si legge in un documento del 1555 dove sono infatti menzionati “homines de Campo seu eorum sindici et agentes”.
Con tutta probabilità, la Val Lunga riuscì a mantenersi autonoma da Talamona e a costituirsi in comune, poichè era più lontana da essa rispetto a Campo ed i suoi traffici erano rivolti verso la Bergamasca, da cui si accede attraverso il passo di Tartano e il Passo di Porcile, situati nella testata della Val Lunga.
Il processo di trasformazione, da semplice vicinanza a comune autonomo non avvenne per Tartano certamente fino al 1347. In un documento che reca tale data, infatti, si trova menzione delle discordie e controversie “inter comune et homines de Ardeno ex una parte et infrascripti habitatores Vallistartani ex alia”. Non si trova mai citato il comune di Tartano ma sempre “nominati de Tartano”, “suprascripti de Tartano”.
Tralasciando questo problema, è certo che successivamente Tartano si costituì come comune autonomo, dotato di propri organi. Infatti nei documenti del ‘500 accanto agli “homines” è menzionato anche il comune, con i sindaci ed il console.
E’ proprio in quest’epoca che, nella storia del comune di Tartano, si inserisce la vicina Talamona, ed è fin da ora che si delineano i presupposti per la costituzione del consorzio dei Premestini.

LA DELIBERAZIONE DI UNIONE TRA I COMUNI DI TALAMONA E TARTANO.
1556, 1 gennaio.

L’autonomia del comune di Tartano non dovette avere lunga vita, come del resto accadde a tutte le vicinìe che si erano costituite in piccoli comuni a seguito della disgregazione politica e religiosa dei maggiori centri. Le spese necessarie per la costruzione, la manutenzione o la riparazione delle opere di carattere pubblico come strade, ponticelli, muri per consolidamento di terreni franosi, frequentemente distrutte dalle intemperie, le spese per il mantenimento del curato e la manutenzione della cappella, le spese dovute a titolo di retribuzione per i pubblici ufficiali, erano troppo gravose per comunità formate spesso da una sola frazione, costituita da pochi nuclei familiari. A ciò si deve aggiungere che i beni più redditizi di questi piccoli comuni appartenevano ai centri più grandi che avevano da sempre esercitato la loro influenza sulle vicinìe. E’ questo anche il caso del comune di Talamona, che possedeva l’Alpe Porcile, situata nel comune di Tartano, concessa “ad acolam”(3).
Causa le scarse risorse di cui disponeva, Tartano dovette seguire la sorte del vicino paese di Campo, chiedendo l’unione con Talamona. Gli abitanti di Talamona, chiamati dal suono della campana, si riunirono il 1° gennaio del 1556, nel portico della Chiesa di S. Maria, per discutere della possibilità di tale unione, in occasione dell’emanazione di nuovi ordini riguardanti il comune e del rinnovo delle cariche municipali.
La richiesta di unione fu accettata ed i motivi sono esposti nel documento che riporta la deliberazione: il comune di Tartano aveva un estimo troppo esiguo, costituito da 6 lire, 3 soldi e 4 denari.
In effetti si trattava di una cifra veramente minima se si considera che l’estimo di Talamona era tredici volte superiore, mentre le famiglie, secondo quanto riferisce il vescovo Ninguarda, erano solo il triplo.

LE COMUNITA’ DI TARTANO E TALAMONA SI UNISCONO.
MODALITA’ E CONDIZIONI DELL’UNIONE

Le trattative per giungere all’unione dovettero presentarsi molto laboriose, poichè questa trovò attuazione, solo dopo quasi un anno dalla deliberazione. Le condizioni per la realizzazione furono minuziosamente stabilite, affinchè i due comuni sopportassero le spese pubbliche in proporzione diretta ai singoli estimi. Poichè le entrate del comune di Talamona erano notevolmente superiori a quelle del comune di Tartano, quest’ultimo dovette porre in comunione, “pro coequatione et equali valore, bona comunia ac ficta et acolas”. L’elenco dei beni passati in possesso del comune maggiore è un quadro interessante circa la distribuzione della proprietà. Il comune risulta infatti titolare di quasi tutti i boschi e pascoli della Val Lunga, che sono concessi agli abitanti attraverso quella forma contrattuale che è tipica della Valtellina: l’accola.
Fra i “communia” elencati si fa menzione di una terra prativa e zerbiva. Accanto ai beni entrati a far parte del patrimonio del comune, sono dunque rimasti quelli aperti al godimento della collettività, probabilmente di scarso valore, utilizzati senza alcun corrispettivo, dal momento che per essi non e previsto il pagamento dell’accola.
L’unione fra i due comuni non rappresentò una vera e propria fusione, fu piuttosto di carattere personale .
E’ singolare che Tartano possa dettare delle condizioni per l’unione, riservando numerose comunanze al godimento esclusivo dei propri abitanti (una spiegazione si può addurre osservando la situazione geografica dei territori interessati: Talamona, situata sul fondovalle e circondata da una zona quasi esclusivamente boschiva, aveva grande interesse ad usufruire degli estesi pascoli situati in Val Lunga; per questo si piega a sopportare delle condizioni imposte dagli abitanti di essa). Saranno proprio questi territori a formare l’insieme di beni successivamente denominati Premestini, oggetto del consorzio che da essi prende nome.
Essi sono: i pascoli della Caslana, della Foppa dell’Orto, i terreni comuni e i pascoli del Dosso Chignolo, della Corna della Valle della Quaresima, delle Foppe, di Gavedo di Fuori.
Dalla clausola di riserva dell’atto di unione si osserva la preoccupazione degli abitanti della Val Lunga di tutelarsi dalle eccessive pretese del comune più grande, preoccupazione manifestata anche attraverso la statuizione di un patto di reversibilità per cui, se le comunità si fossero divise, i beni sarebbero stati nuovamente separati.

IL MANCATO RISPETTO DEI PATTI D’UNIONE DA PARTE DI TALAMONA
L’interesse di Talamona per i pascoli della Val Lunga si rivelò in modo palese attraverso il tentativo di utilizzare tutti i “communia” di Tartano che ormai era diventato un colondello (frazione) del comune, a prescindere dai territori che questo si era riservato nel patto d’unione del 1556. Nel 1614, i beni Premestini furono affittati ad un certo ser Giambellus di Talamona, in seguito a pubblico incanto, cui aveva partecipato anche un abitante di Tartano. L’incanto si svolse secondo le norme degli ordini di Talamona del 1526, le quali, richiamando ordini più antichi, regolamentavano tutta la materia relativa all’affitto dei beni del comune.
Il mancato rispetto della clausola con la quale gli abitanti di Tartano si erano riservati alcuni territori, determinò un profondo contrasto tra il comune ed il colondello. Tartano minacciò di separarsi da Talamona e chiese la restituzione dei beni conferiti in comunione nel 1556. Dopo un susseguirsi di giudizi civili e di decisioni contrastanti, emesse di volta in volta dai giudici aditi, finalmente le due comunità raggiunsero un accordo e la lite venne transatta con rogito 13 giugno 1617.

LA CONCESSIONE DEI BENI PREMESTINI AL COLONDELLO DI TARTANO A LIVELLO PERPETUO
Talamona, per evitare la separazione di Tartano, che le avrebbe sottratto estese zone pascolive e boschive, investì gli uomini di Tartano a livello perpetuo dei Premestini della Val Lunga, per un corrispettivo di 150 lire imperiali annue. Tuttavia, dei sette appezzamenti costituenti i Premestini, solo quelli denominati Foppa del Urso, alle Calsane, alle Brusade e Dosso Chignolo poterono essere utilizzati esclusivamente dagli abitanti della Val Lunga, mentre degli altri dovevano poter usufruire anche quelli di Talamona in caso di discesa forzata dai propri alpeggi.
La stipulazione dell’enfiteusi attesta l’esistenza di quello che il Cencelli Perti chiama “patto di accomendazione” tra due comuni, evento cui molto spesso bisogna risalire per chiarire la nascita di vicinanze, regole, società di antichi originari. Il patto è caratterizzato dalla ricerca di protezione di una piccola comunità che, per mettere al sicuro le persone ed i beni dalle invasioni e dalle guerre (nel nostro caso più che altro per realizzare le opere pubbliche necessarie ad impedire inondazioni e frane), si unisce ad un centro più grande, accomendando se stessa ed i propri beni. Questo, dopo l’atto di accomendazione, riconcede i “bona communia” alla collettività che già li possedeva, dietro corrispettivo del pagamento di un piccolo canone.
E’ evidente in tale pratica la tendenza dei centri minori a tenere per sè i beni collettivi, nel timore che, una volta posti in comunione con quelli di un’altra comunità, diventassero d’uso generale degli abitanti anche di quest’ultima o fossero venduti o locati come beni puramente patrimoniali, vista la tendenza dei comuni a cedere parte del loro patrimonio pascolivo e boschivo a privati o a largheggiare con concessioni a titolo oneroso su di esso, per sanare finanze disastrate. Alle volte, poi, tale patrimonio veniva sfruttato dall’ente pubblico in maniera indiscriminata, perchè fornisse un reddito immediato, atto a soddisfare esigenze contingenti.
Il documento di stipulazione dell’enfiteusi in questione ribadisce più volte che intervennero a costituire tale contratto quattro deputati, agenti e procuratori a nome di tutto il colondello. Non vi è menzionata alcuna condizione di originarietà richiesta per godere dei Premestini, segno evidente che questo elemento di discriminazione fra gli abitanti della Val Lunga interverrà solo più tardi. (continua)

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La Val Tartano con Tartano e, sullo sfondo, Campo, visti dal Dos Tachèr, Alpe Gavedo.

Foto Giuseppe Miotti.

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